La Cooperativa Sociale Gea ha provveduto ad attuare le nuove procedure in materia di Whistleblowing introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l’ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.

Cos’è il Whistleblowing?

Whistleblower in inglese significa “soffiatore di fischietto”: il termine è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama e richiede l’attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.

Il Whistleblowing è dunque un fondamentale strumento di segnalazione aziendale, sicuro e tutelante, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali  condotte illecite o fraudolente riscontrate durante la propria attività o di cui siano venuti a conoscenza.

Oltre a quella intrinseca della prevenzione degli illeciti, l’utilità aggiuntiva e di valore del whistleblowing è quella di coinvolgere e sensibilizzare i lavoratori nella lotta all’illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la loro partecipazione attiva per migliorare l’azienda.

Cosa è possibile segnalare?

informazioni su potenziali condotte, comportamenti atti o omissioni riguardanti:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • violazioni del codice etico, del modello 231/2001 o dei modelli organizzativi dell’associazione;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti UE o nazionali (es appalti pubblici, sicurezza trasporti, tutela dell’ambiente, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza dei sistemi informativi);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

Si precisa che l’articolo 1, comma 2 del Dlsg 24/2023, specifica che la segnalazione non può avere a oggetto le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto con i superiori gerarchici.

Il segnalante potrà decidere se identificarsi oppure restare anonimo.

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